Il prodotto tessile
Riferimenti a normative nazionali, comunitarie e tecniche sui prodotti tessili
L'intera materia è disciplinata dal Regolamento comunitario n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che contiene disposizioni sull'uso delle denominazioni delle fibre tessili e sull'etichettatura o contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili che abroga le Direttiva 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE. Il Regolamento è entrato in vigore in data 7 novembre 2011 ed è applicato dall' 8 maggio 2012 in tutti i Paesi Membri.
Il prodotto tessile è composto esclusivamente di fibre tessili. Può trattarsi di un prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, l'importante è che sia composto esclusivamente di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato (cfr art. 3 Reg. n 1007/2011).
Etichetta o Contrassegno
L'art. 14 stabilisce che i “prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato”. Unioncamere fornisce a tal proposito una Guida alla corretta compilazione di composizione dei prodotti tessili con l'obiettivo di offrire agli operatori economici del settore, informazioni chiare e di agevole consultazione sugli obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili. L'art. 16 del medesimo Regolamento definisce che tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via telematica. |
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Con l'etichetta o il contrassegno il produttore deve fornire al consumatore anche una serie di elementi utili all'utilizzo sicuro e consapevole del prodotto. Tali ulteriori obblighi informativi, per quanto non contemplato dal Regolamento UE, sono previsti dal Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), in particolare prevede all'art. 104 che il produttore fornisca al consumatore ad esempio l'identità e gli estremi del produttore, il riferimento al prodotto o alla partita di prodotti.
Indicazioni dell'identità del produttore
Tra le misure vi è l'obbligo da parte del produttore di fornire l'indicazione della sua identità e dei suoi estremi (cfr art. R2 Decisione 768/2008/CEE “I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato”) . The “Blue Guide” 2016 European Commission versione IT in merito alle disposizioni sugli obblighi del produttore ed alla tracciabilità del medesimo evidenzia tre elementi essenziali da indicare: il suo nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed un unico punto in cui contattare ovvero l'indirizzo postale. Precisa, inoltre, che l'indicazione di un sito web è un ulteriore informazioni, ma non è sufficiente come indirizzo, l' indirizzo consiste in una via e numero e il codice postale e la città. In presenza della figura di Importatore (di prodotti fabbricati in paesi terzi) anch'esso è soggetto a tale obbligo di informazione.