Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione LVD.
Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ai sensi della Direttiva 2014/35/UE e del D.Lgs. n. 86 del 19 maggio 2016.
La Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernete l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, abroga la precedente direttiva 2006/95/CE a decorrere dal 20 aprile 2016 e con D.Lgs. n. 86/2016 in attuazione della direttiva 2014/35/UE, sono abrogati il decreto legislativo n. 626/1996, n. 277/1997 e la legge n. 791/1977. E' consentita la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico nell'ambito della vecchia normativa e ad essa conforme, immesso sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016. Il campo di applicazione della nuova Direttiva rimane lo stesso di quella precedente: " Materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua fatta eccezione per i materiali ed i fenomeni descritti nell'Allegato II". Tale materiale può essere immesso a disposizione sul mercato dell'Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di istallazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni (art. 3 Direttiva 2014/35/UE), l'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza. Un obiettivo della nuova Direttiva è ravvicinare le varie disposizioni legislative di prodotto ed introdurre elementi di ulteriore interesse, in rilievo:
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Indicazione anche per la vendita a distanza | |
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Al Capo 2 della Direttiva sono riportati gli obblighi dei vari operatori economici (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore) tali disposizioni seguano le linee già determinate dal capo R2 da articoli R2 ad R5 della Decisione 768/2008. Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici e le altre figure è incoraggiata l'indicazione del sito internet in aggiunta a quello postale da parte dell'operatore economico (fabbricante); | |
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Unica, dichiarazione di conformità UE, per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili al materiale elettrico; | |
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Obbligo esclusivo del fabbricante è la procedura di valutazione della conformità e la direttiva all'allegato III prevede il modulo A ovvero "il controllo interno della produzione" (per progettazione e produzione); | |
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I principi generali esposti nel Regolamento (CE) n. 765/2008 e regole ed esposizione della marcatura ai sensi della Direttiva 2014/35/UE. |
Nel caso in cui un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'art. 6 quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla direttiva. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, le informazioni relative a qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro materiale elettrico o qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito materiale economico, per un periodo di dieci anni.
Riferimenti di interesse:The Low Voltage Directive (LVD) European Commission
European electrical industry associations
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