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Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature EMC.

pubblicato il 20/03/2019 08:00, ultima modifica 20/03/2019 12:02

Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature - Direttiva 2014/30/UE e D.lgs. 80/2016.

La Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, abroga la precedente Direttiva 2004/108/CE a decorrere dal 20 aprile 2016. Il D.Lgs. n. 80/2016 di attuazione della Direttiva 2014/30/UE apporta modifiche al precedente D.Lgs. n. 104/2007. E' consentito la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle apparecchiature oggetto della Direttiva 2004/108/CE che sono conformi a detta Direttiva e sono state immesse sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.

Il campo di applicazione disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite all'art. 3 del D.Lgs. n. 80/2016  e all'art. 1 del medesimo Decreto Legislativo. Per apparecchiatura si intende ogni apparecchio o impianto fisso, è definito apparecchio ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all'utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, vale a dire ogni fenomeno elettromagnetiche può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, un segnale non desiderato o da una alterazione del lezzo stesso di propagazione. La conformità o la presunta conformità delle apparecchiature (Apparecchi o Impianti fissi), progettate e fabbricate tenendo conto del progresso tecnologico, alle norme armonizzate o a parte di esse, sono considerati conformi se rispettano i requisiti essenziali di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 80/2016. Tale materiale può essere messo a disposizione sul mercato o messo in servizio se risulta conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 80/2016, quando installato correttamente, sottoposto ad appropriata manutenzione ed utilizzato conformemente alla sua destinazione.

Un obiettivo della nuova direttiva è avvicinare le varie disposizioni legislative di prodotto ed introdurre elementi di ulteriore interesse, in rilievo: 

  • La Direttiva si applica a tutte le forme di fornitura                                             

 Indicazione anche per la vendita a distanza;

img elettromagnetismo
  • Obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore
  • economico della catena di fornitura e distribuzione

Al capo 2 della Direttiva sono riportati gli obblighi dei vari operatori economici (fabbricante, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) tali disposizioni seguono le linee già determinate dal capo R2 da articoli R2 ad R5 della Decisione 768/2008. Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici e le altre figure è incoraggiata l'indicazione del sito internet in aggiunta a quello postale da parte dell'operatore economico (fabbricante);
  • Dichiarazione di conformità UE

Unica, dichiarazione di conformità UE, per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili all'apparecchio;

  • Marcatura CE
I principi generali esposti nel Regolamento (CE) n. 795/2008 e regole e condizioni per apposizione previsti dell'art. 17 Direttiva 2014/30/UE;
  • Procedure di valutazione della Conformità

Per la dimostrazione della conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali (RES) di cui all'allegato I D.Lgs. 80/2016 il fabbricante sceglie tra due procedure:

a) controllo interno della produzione di cui all'allegato II;

b) Esame UE del Tipo, eseguito da Organismi autorizzati, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;

Il fabbricante può scegliere di limitare l'applicazione della procedura di cui al punto b) ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che gli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui al punto a).

L'apparecchio è accompagnato da informazioni sulle precauzioni specifiche eventualmente da adottare nell'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o l'uso dell'apparecchio affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme ai fini cui l'apparecchio è destinato figurano nelle istruzioni accluse all'apparecchio. Nelle fiere campionarie, nelle mostre o manifestazioni simili è ammessa la presentazione o la dimostrazione di apparecchiature non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fintanto che non siano messe in conformità con il presente decreto.

 

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