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Procedure di valutazione conformità

pubblicato il 18/05/2010 14:30, ultima modifica 12/04/2016 09:06

Procedure di valutazione conformità

Punto di contatto prodotti Italiano (Pcp)

presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato istituito il Pcp italiano in attuazione dell'art. 10 del Regolamento CE 765/08, designato a fornire, su richiesta diretta dell'operatore economico o dell'autorità competente, informazioni in merito a regole tecniche, obblighi e altro utile alla commercializzazione di prodotti regolarmente conformi in ambito del territorio nazionale e dell'Ue.

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la Decisione 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato europeo. Questa pone il quadro generale di natura orizzontale per l'elaborazione della normativa futura oltre che per l'interpretazione della legislazione vigente. Inoltre fornisce le definizioni degli operatori economici e ne individua gli obblighi.

Parte rilevante negli obblighi individuati dalla Decisione 768/2008/CE è riservata al fabbricante che possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire o far eseguire la procedura completa di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità, nei casi previsti, ed apporre la marcatura CE così come da definizione dei principi generali esposti all'art. 30 del Regolamento 765/2008/CE.

Tale Regolamento, che pone il quadro comune di vigilanza sui prodotti che circolano nel Mercato Comunitario, è definito residuale in quanto si applica ai prodotti oggetto di direttive settoriali laddove queste non contengano disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo. Cosi pure la sua entrata in vigore non impedisce l'applicazione delle misure specifiche previste dal "Codice del Consumo " (D.lgs. n. 206 del 06.09.2005) e dalla Direttiva 2001/95/CE (DSGP - Sicurezza Generale dei Prodotti).

Laddove la normativa comunitaria di "armonizzazione", vedi le direttive settoriali (giocattoli, DPI, tessile ecc..), prescriva la valutazione della procedura di conformità di un particolare prodotto, questa può prevedere che sia eseguita dalle autorità pubbliche, dai fabbricanti o organismi notificati. Il fabbricante sceglie la procedura da utilizzare tra i moduli stabiliti e specificati nell'allegato II della medesima Decisione 768/2008/CE, di cui si allega schema riepilogativo delle procedure, inserito nella sezione ulteriori-approfondomenti, da seguire nelle fasi evolutive del prodotto e del tipo di procedura. Brouchure Step by Step applicazione della marcatura CE sul prodotto.

La dichiarazione CE di conformità laddove la normativa comunitaria di armonizzazione prescriva una dichiarazione del fabbricante, questa è rilasciata sotto la responsabilità del medesimo che attesta il rispetto delle prescrizioni della relativa normativa di riferimento del prodotto fabbricato, secondo lo schema individuato nell'allegato III della Decisione 768/2008/CE.

Nella fase in cui viene determinato la non conformità del prodotto alle prescrizioni possono seguire le azioni volontarie dell'operatore economico e/o obbligatorie con provvedimenti dell'autorità competente (Decisione 768/2008/CE).

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