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Codice del Consumo e le Camere di Commercio

pubblicato il 14/09/2010 14:40, ultima modifica 03/08/2011 07:59

Codice del Consumo e le Camere di Commercio

Il titolo I "Sicurezza dei prodotti" della parte IV "sicurezza e qualità" del Codice del Consumo, (approvato con D.Lgs. n. 206/2005 e succ. modifiche) negli artt. 102 a 113, rappresenta il recepimento nazionale della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Obiettivo della parte IV del C.d.C. è di garantire che i prodotti, di cui all'art. 3 co.1 lett. e all'art. 102 co. 6 del C.d.C., immessi sul mercato siano sicuri in assenza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, o di disposizioni legislative nazionali specifiche vigenti nello stato membro in cui il prodotto viene commercializzato o in mancanza di disposizioni specifiche comunitarie che nazionali un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle norme tecniche nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee armonizzate (ove esistenti).

La conformità per presunzione o per attestato CE del tipo possono seguire le linee guida di procedura generale definite nella Decisione 2008/768/CE, norma che definisce le procedure di valutazione della conformità nella legislazione comunitaria dalla progettazione alla produzione, dalla verifica dell'unità prodotto alla sorveglianza del sistema qualità.

Scopo delle vigilanza è di verificare che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri ed intervenire nel caso di prodotti non sicuri (azioni in presenza di non conformità).

Destinatari delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti ai sensi dell'art. 103 lett. d) e), sono:

  • il produttore (il mandatario, il rappresentante del fabbricante, l'importatore) ovvero ogni operatore profesisonale/economico della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;
  • il distributore ovvero qualsiasi operatore profesisonale/economico della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività NON incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;

Dall'accertamento effettuato dalla Camera di Commercio si originano due differenti procedimenti:

  • sanzionatorio ex legge 689/91 di competenza camerale o dell'autorità giudiziaria;
  • amministrativo di competenza ministeriale.

 

descrizione della violazioneSazioni ai sensi art. 112 del C.d.C.
Al produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi; Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00
Chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio; Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto; Ammenda da € 10.000,00 a € 25.000,00
Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza; Sanzione Amm.tiva da € 2.500,00 a € 40.000,00
Al produttore che viola le disposizioni di cui all'art. 104 del C.d.C. commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9; Sanzione Amm.tiva da € 1.500,00 a € 30.000,00
Al distributore che viola le disposizioni di cui all'art. 104 del C.d.C. commi 6, 7, 8 e 9; Sanzione Amm.tiva da € 1.500,00 a € 30.000,00

 

 

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